Tale decreto, stabilito il saldo derivante dal conguaglio tra l'ammontare in franchi francesi a suo tempo liquidato dalla Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia e quello, pure in franchi francesi, liquidato con lodo arbitrale, dovra' disporre il recupero dell'indennizzo precedentemente attribuito al richiedente dal Ministero del tesoro. Il pagamento dell'eventuale saldo in favore dell'interessato sara' effettuato in lire italiane al corso legale del giorno del pagamento. Nel predetto provvedimento dovra' altresi' essere disposta la reintegrazione dei beni di cui all'articolo 1. la quale potra' aver luogo dopo che l'indennizzo concesso ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sara' stato integralmente recuperato.
Testo vigente dal 13 febbraio 1965
