Tale decreto, stabilito il saldo derivante dal conguaglio tra l'ammontare in franchi francesi a suo tempo liquidato dalla Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia e quello, pure in franchi francesi, liquidato con lodo arbitrale, dovra' disporre il recupero dell'indennizzo precedentemente attribuito al richiedente dal Ministero del tesoro. Il pagamento dell'eventuale saldo in favore dell'interessato sara' effettuato in lire italiane al corso legale del giorno del pagamento. Nel predetto provvedimento dovra' altresi' essere disposta la reintegrazione dei beni di cui all'articolo 1. la quale potra' aver luogo dopo che l'indennizzo concesso ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sara' stato integralmente recuperato.

Testo vigente dal 13 febbraio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-03;12~art2 · fonte su Normattiva