La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
- a)una descrizione particolareggiata dei beni perduti;
- b)ogni documentazione comprovante la proprieta' dei beni;
- c)una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprieta' espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.
Testo vigente dal 1 luglio 1965
