La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

  • a)una descrizione particolareggiata dei beni perduti;
  • b)ogni documentazione comprovante la proprieta' dei beni;
  • c)una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprieta' espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.

Testo vigente dal 1 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-05;718~art3 · fonte su Normattiva