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I concorsi previsti dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264, sono indetti nelle Province della Sicilia per i soli posti dei Comuni capoluoghi di Provincia, accantonati sino ai 1 ottobre 1961, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1951, n. 550. Oltre ai posti di cui al precedente comma, sono conferiti ai concorrenti che ne abbiano titolo i posti che si rendono eventualmente vacanti nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero per effetto della nomina di vincitori che siano maestri di ruolo nella Provincia della Sicilia. Il conferimento di detti posti ha luogo distintamente per il concorso riservato per soli titoli e per quello pubblico per titoli ed esami, rispettivamente previsti dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264.

Testo in vigore dal 2 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;669~art10 · fonte del testo