Art. 4 — null
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Hanno titolo all'assunzione in ruolo gli insegnanti che consegnano un punteggio non inferiore a 45/75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel ruolo in soprannumero alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, lino all'esaurimento degli aventi titolo. I posti maschili sono conferiti ai maestri, i posti femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre. Le modalita' per l'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione di titoli sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1961 al 7 settembre 1962
