Art. 4 — null
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Hanno titolo all'assunzione in ruolo gli insegnanti che consegnano un punteggio non inferiore a 45/75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel ruolo in soprannumero alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, lino all'esaurimento degli aventi titolo. I posti maschili sono conferiti ai maestri, i posti femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre. Le modalita' per l'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione di titoli sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 agosto 1962, n. 1249
1La L. 1 agosto 1962, n. 1249 ha disposto (con l'art. 1) che "La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1 ottobre 1959".
Testo in vigore dal 7 settembre 1962 al 16 dicembre 2010
