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Sono convalidate:

  • a)le nomine conferite dai Provveditori agli studi delle Province della Sicilia in applicazione dell'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40. Il numero degli insegnanti nominati ai sensi della menzionata disposizione e' detratto dal numero dei posti da conferire per effetto della disposizione di cui all'articolo 7 della presente legge;
  • b)le nomine conferite dai provveditori agli studi delle Province della Sicilia sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge regione 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955.

Testo in vigore dal 2 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;669~art5 · fonte del testo