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A decorrere dal 1 ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei Comuni non capoluoghi di Provincia delle Province della Sicilia, e' conferito agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali previste nella legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni. I posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre e quelli misti agli uni e alle altre.

Testo in vigore dal 2 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;669~art7 · fonte del testo