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La revisione di cui all'art. 1 deve rispondere:

  • a)alla necessita' di rielaborare le predette norme in relazione alle contingenze economiche ed alle mutate esigenze del traffico;
  • b)alla opportunita' di abbandonare i residui criteri collegati alla originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario, e di instaurare un maggiore spirito di correntezza e di collaborazione con gli utenti;
  • c)all'orientamento di adeguare, per quanto possibile e senza derogare alle norme del diritto italiano, le condizioni di cui all'art. 1 alla legislazione ferroviaria internazionale.

Testo in vigore dal 22 marzo 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-02-27;183~art2 · fonte del testo