Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 656 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Il decreto di cui al precedente articolo dovra' stabilire:

tolto: 1) la definizione delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, in relazione alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica ed alla denominazione merceologica, nonche' alle seguenti specificazioni:

tolto: a) denominazione di origine semplice;

tolto: b) denominazione di origine controllata;

tolto: c) denominazione di origine controllata e garantita;

tolto: 2) la disciplina relativa al riconoscimento, all'impiego delle denominazioni e di eventuali specificazioni aggiuntive in modo da assicurare una efficace tutela di tali denominazioni;

tolto: 3) la istituzione di appositi albi dei vigneti nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine, nonche' l'obbligo e le modalita' di denuncia della produzione di tali mosti e vini, ai fini della determinazione delle disponibilita' di tali prodotti e del controllo del successivo commercio;

tolto: 4) particolari norme per la disciplina della produzione, dei confezionamento, del commercio e della detenzione delle uve, dei mosti e dei vini a denominazione di origine, ali fine di impedire eventuali frodi, di facilitare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle, particolari caratteristiche qualitative dei prodotti;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: 5) norme, atte a consentire che di volta in volta, ed in relazione alle richieste di riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e previo parere di un apposito Comitato nazionale - composto dal rappresentanti dei Ministeri, Enti associazioni ed organizzazioni sindacali interessati, ivi compresa l'Unione nazionale consumatori, noncbe' delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nominali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - vengano delimitate le zone produttive, e determinati i disciplinari di produzione necessari per il riconoscimento delle denominazioni di origine e controllata" e "controllata e garantita";

tolto: 6) una, norma che estenda l'applicazione del decreto ai vini "moscato passito di Pantelleria" e "Marsala" ad integrazione delle norme stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1068, dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, e regolamento di esecuzione;

tolto: 7) disposizioni che stabiliscano i compiti consultivi, di vigilanza, di tutela di sviluppo e propaganda da attribuire, anche in via amministrativa, al Comitato nazionale di cui al precedente punto; e che prevedano le modalita' di determinazione delle norme di funzionamento del predetto Comitato;

tolto: 8) norme che consentano e disciplinino la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai numeri precedenti per l'accertamento delle infrazioni;

tolto: 9) una disciplina atta a consentire che venga di volta in volta attribuito, con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste, l'esercizio della vigilanza anche a consorzi volontari, sempre che garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, abbiano particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci, all'estensione delle coltivazioni ed alla produzione, e i loro statuti consentano l'ammissione di viticoltori, singoli ed associati, industriali o coomercianti;

tolto: 10) norme che consentano l'attribuzione ai funzionari dei Consorzi volontari, di cui al punto precedente, della, qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente pero' alla parte che riguarda l'accertamento delle irregolarita' circa l'uso delle denominazioni per la cui tutela detti Consorzi risultano cosi' costituiti;

tolto: 11) norme transitorie per la immissione, nelle zone di produzione, dei territori in esse gia' ammessi, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1161, nonche' per il riconoscimento dei Consorzi costituiti e funzionanti in forza di provvedimenti precedenti alla, pubblicazione della, presente legge. Con il decreto verranno stabilite le, sanzioni penali e le misure d sicurezza per l'infrazione alle norme in esso previste, e la facolta' di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per i Consorzi volontari di cui al n. 9) del precedente comma. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni tre: le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire un milione, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali sino a lire centocinquantamila per ettolitro di prodotto. Saranno inoltre disciplinati i limiti e le modalita' del potere di chiusura dell'esercizio nei casi di infrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;116~art2 · fonte del testo