Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1965 al 25 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro i il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dal la Commissione della Comunita' economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione i rispettivi periodi di efficacia. Dal 1965, ogni anno, entro il 31 dicembre il Governo presentera' al Parlamento una relazione sulla Comunita' economica europea e sulla Comunita' europea dell'energia atomica dalla, loro costituzione in poi, anche in relazione alle deleghe ricevute.

Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 25 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;871~art2 · fonte su Normattiva