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Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro i il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dal la Commissione della Comunita' economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione i rispettivi periodi di efficacia. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1999, N. 25)).

Testo in vigore dal 27 febbraio 1999 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;871~art2 · fonte su Normattiva