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Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati, provvedimenti preordinati ai seguenti fini: 1 dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti nell'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo dello stesso articolo 14));

  • 2)sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del Trattato stesso; ((3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunita' economica europea)); ((4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni, apportando altresi' alle voci, alle sottovoci, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria)).
  • 5)procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonche' differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 del Trattato stesso. ((6) modificare, con un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 23 del Trattato, i dazi doganali della tariffa nazionale per allinearli sulla tariffa doganale comune, ai sensi dell'articolo 24 del Trattato, nonche' attuare i provvedimenti di cui agli articoli 28, 46, 226, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1962, n.6

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La L. 26 gennaio 1962, n.6 ha disposto (con l'art. 2) che le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge, che delega il Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunita' economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1964, con le presenti modificazioni

Testo in vigore dal 20 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1960 al 20 febbraio 1962. 47 parole tolte, 78 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabilititolto: , dall'articolo aggiunto: nell'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafotolto: ; lettere a) e b), dello stesso articolo aggiunto: 14;

3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parteaggiunto: , rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafotolto: , lettere a) e b), dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli dellatolto: , tariffa doganale comune, tolto: ridotti del 20 per cento con le modalita' indicate nel medesimo articolo ed a condizioni che i dazi cosi' calcolati non discendano ad un livello inferiore a quello fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;

aggiunto: in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunita' economica europea; 4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo … all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune aggiunto: e successive aggiunte e modificazioni, apportando altresi' alle tolto: sottovoci stesse aggiunto: voci, alle sottovoci, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria.

… nonche' differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 aggiunto: del Trattato stesso. 6) modificare, con un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 23 del Trattato, i dazi doganali della tariffa nazionale per allinearli sulla tariffa doganale comune, ai sensi dell'articolo 24 del Trattato, nonche' attuare i provvedimenti di cui agli articoli 28, 46, 226, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 gennaio 1962, n.6

    La L. 26 gennaio 1962, n.6 ha disposto (con l'art. 2) che le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge, che delega il Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunita' economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1964, con le presenti modificazioni

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-12-20;1527~art1 · fonte del testo