Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I provvedimenti di cui al precedente articolo saranno emanati, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, sentita la Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1960-12-20;1527~art2 · fonte del testo