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Il Governo della Repubblica e', inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:

  • a)per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonche' alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee;
  • b)per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne lo inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunita' europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonche' per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunita' economica europea;
  • c)per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;
  • d)per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni, che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunita' europee. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 marzo 1967, n. 151

1

La L. 21 marzo 1967, n. 151 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e' prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo. A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze."

L. 19 ottobre 1970, n. 802

2

La L. 19 ottobre 1970, n. 802 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e' ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972."

Testo in vigore dal 20 novembre 1970 al 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1965-02-01;13~art3 · fonte su Normattiva