Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1925 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo e' autorizzato:

[2]1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali, le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilita', la recidiva, l'estinzione dell'azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale, nonche' ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

[3]2° a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale, tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione, e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie, o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

[4]3° a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi Codici di procedura civile e di procedura al penale, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario;

[5]4° a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due Codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2260~art1 · fonte del testo