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[1]Il Governo e' autorizzato:
[2]1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali, le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilita', la recidiva, l'estinzione dell'azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale, nonche' ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;
[3]2° a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale, tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione, e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie, o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;
[4]3° a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi Codici di procedura civile e di procedura al penale, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario;
[5]4° a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due Codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 22 dicembre 2008
