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[1]I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari, che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni.

[2]I presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2260~art2 · fonte del testo