Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010. 132 parole tolte in 5 capoversi.
tolto: Il Governo e' delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
tolto: a) la determinazione del campo delle attivita' professionali non deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva;
tolto: b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;
tolto: c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;
tolto: d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa, degli incolpati.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3060~artunico · fonte del testo