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Il Governo e' delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

  • a)la determinazione del campo delle attivita' professionali non deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva;
  • b)la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;
  • c)l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;
  • d)i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa, degli incolpati.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3060~artunico · fonte del testo