Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 2023 al 25 febbraio 2025. Leggi il testo vigente →

Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilita' di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilita', e' istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:

  • a)i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attivita' di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
  • b)gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;
  • c)informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilita', disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonche' informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;
  • d)informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
  • e)informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresi' il coordinamento con le attivita' degli osservatori istituiti dalle regioni con finalita' analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilita', tracciabilita' e continuita' delle fonti di dati. Presso l'Osservatorio e' istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalita' di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalita' operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonche' la composizione e le modalita' di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5. 2 L'Osservatorio puo' avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio puo' altresi' stipulare convenzioni con le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonche' per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 27 ottobre 2023, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziche' previa intesa con detta Conferenza".

Testo in vigore dal 3 novembre 2023 al 25 febbraio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 193/2023

    Ha colpito questo articolo
    27 ottobre 2023

    Le disposizioni riconducibili alla materia di legislazione concorrente legittimano lo Stato a stabilire i principi fondamentali, secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost., o a intervenire per effetto della chiamata in sussidiarietà. In quest’ultimo caso, è necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l’esercizio unitario e, quindi, la maggiore omogeneità dell’intervento pubblico in materia, sia conforme alle regole sostanziali e procedurali che devono guidare la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. ( Precedenti: S. 6/2004 - mass 28191; S. 303/2003 - mass 28036 ). Per quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiarietà, lo strumento dell’intesa tra lo Stato e le regioni è la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima. ( Precedenti: S. 179/2022 - mass 45069; S. 6/2023 - mass 45275; S. 179/2022 - mass 45069; S. 114/2022 - mass. 44891 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost., l’art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. La norma impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, dopo aver sancito l’istituzione presso il Ministero della cultura dell’Osservatorio dello spettacolo demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione della sua composizione e delle sue modalità di funzionamento, nonché delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, interviene in una materia affidata alla potestà legislativa concorrente, che prevede, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell’intesa in luogo del parere. Né può sostenersi che la disciplina dell’Osservatorio statale sia da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g , Cost., in quanto il contenuto dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata è molto ampio e incide anche su profili funzionali che, lungi dal potersi ricondurre alla mera disciplina organizzativa di un ufficio statale, hanno un inevitabile impatto sulle competenze delle regioni in materia di spettacolo). ( Precedente: S. 255/2004 - mass 28672 ).

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 120 cost. · Art. 5 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art5 · fonte su Normattiva