Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

Art. 7Osservatori regionali dello spettacolo

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Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

  • a)promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivita' dello spettacolo dal vivo;
  • b)verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivita' di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
  • c)promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo.

Testo in vigore dal 3 agosto 2022 al 3 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7 · fonte su Normattiva