Art. 9 — Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo
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E' istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
- a)l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;
- b)il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarita' delle prestazioni;
- c)il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalita' di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed e' composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo in vigore dal 3 agosto 2022 al 25 febbraio 2025
