Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

Art. 10 — Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni

I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
  • b)riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
  • 1)per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
  • 2)per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;
  • c)aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • d)definizione delle modalita' secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruita' dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

Testo vigente dal 6 maggio 2009

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 201/2010

    Questione infondata
    10 giugno 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lett. f ), 10, comma 1, lett. a ) e b ), numeri 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni nonché la riduzione delle aliquote dei tributi statali. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.

    Art. 119 cost. · Art. 81 cost. · Art. 8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 10 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art10 · fonte su Normattiva