Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

Art. 8 — Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento

Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonche' delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:
  • 1)spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
  • 2)spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);
  • 3)spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;
  • b)definizione delle modalita' per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
  • c)definizione delle modalita' per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonche' dei costi standard;
  • d)definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonche' con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
  • e)definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
  • f)soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
  • g)definizione delle modalita' per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
  • h)definizione delle modalita' per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;
  • i)definizione delle modalita' per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di' copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1). Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Testo vigente dal 6 maggio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/2012

    Questione infondata
    28 marzo 2012

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento a…

    Art. 16 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 201/2010

    Questione infondata
    10 giugno 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lett. f ), 10, comma 1, lett. a ) e b ), numeri 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni nonché la riduzione delle aliquote dei tributi statali. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.

    Art. 119 cost. · Art. 81 cost. · Art. 8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 10 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art8 · fonte su Normattiva