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Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)al comma 2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,";
  • 2)al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma";
  • b)all'articolo 4:
  • 1)al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono aggiunte le seguenti: "e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri";
  • 2)al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";
  • 3)al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri";
  • c)all'articolo 6:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.";
  • 2)al comma 2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,". Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

Testo in vigore dal 4 aprile 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-03-31;78~art2 · fonte su Normattiva