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La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, sara' effettuata secondo i seguenti criteri: conseguire un piu' organico assetto delle direzioni decentrare agli uffici periferici attribuzioni spettanti secondo le leggi vigenti agli organi centrali; ammodernare i servizi e gli uffici, snellire e accelerare le procedure, semplificando la struttura burocratica, anche al fine di lasciare gli ufficiali e i sottufficiali ai servizi di comando, di reparto e di istruzione, salve le indispensabili temporanee destinazioni agli uffici; riordinare e ammodernare gli stabilimenti e arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo piu' razionale le maestranze e la potenzialita' degli impianti. Le norme delegate dovranno prevedere la nomina di un segretario generale del Ministero della difesa, in luogo dei segretari generali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, con il compito di dare concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo e di coordinare gli affari di maggiore importanza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali. Il Segretario generale disporra' di un ufficio il cui organico non potra' superare quello previsto per il Gabinetto del Ministro per la difesa dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306. L'organico del predetto Gabinetto sara' riportato alla consistenza di quello degli altri Ministeri.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1862~art2 · fonte del testo