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Il riordinamento dello Stato Maggiore della difesa sara' effettuato secondo il criterio di attribuire, in tempo di pace, al Capo di Stato Maggiore della Difesa in aggiunta ai compiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955, il coordinamento dei rapporti con gli organismi militari internazionali nel quadro degli accordi di comune difesa. Il riordinamento degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sara' effettuato secondo il criterio della competenza in tempo di pace dei tre Capi di Stato Maggiore per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego di ciascuna Forza armata, con particolare riguardo alle questioni concernenti le scuole, gli organici dei reparti e delle forze navali, l'addestramento, i programmi degli armamenti e apprestamenti difensivi e delle costruzioni navali e aeronautiche, le dotazioni di materiali, armi e mezzi e le scorte.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010
