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La revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali potra' consistere nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari esistenti, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e sara' effettuata secondo i seguenti criteri: stabilire in otto il numero dei tribunali militari territoriali, oltre ad una sezione di tribunale per il territorio della Sardegna; fissare le circoscrizioni in relazione alla dislocazione dei grandi Comandi territoriali e al numero dei militari alle armi nel territorio, tenuto conto della facilita' delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1862~art5 · fonte del testo