Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1 marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art21 · fonte su Normattiva