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Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato, con la osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • 1)dovranno essere precisate le dotazioni organiche in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalita';
  • 2)dovra' procedersi all'unificazione di ruoli centrali e periferici della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con finzioni omogenee. Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione e dei ruoli organici del personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo si provvedera' comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dovra' in ogni caso essere sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovra' pronunciarsi anche sulla possibilita' di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Consuccessivi provvedimenti di legge potranno essere disposti eventuali aumenti delle dotazioni organiche dei ruoli nel loro complesso e per singole qualifiche, per imprescindibili esigenze di servizio in relazione ai nuovi od accresciuti compiti delle singole amministrazioni.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art25 · fonte su Normattiva