((La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sara' esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali)).

Testo vigente dal 10 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art3ter · fonte su Normattiva