((Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovra' di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis)).

Testo vigente dal 10 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art3bis · fonte su Normattiva