Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 e' concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art49 · fonte su Normattiva