Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770
7Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".
Testo vigente dal 6 aprile 1995
