Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonche' la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. E' riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la liberta' di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art21 · fonte su Normattiva