Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico

Art. 1 — Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico

In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennita' di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':

  • a)lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;
  • b)lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessita' o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della indennita' di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale in servizio al 1 gennaio 1996. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennita' e' integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e l'importo dell'indennita' parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80

2

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 45, comma 19) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998".

L. 23 dicembre 1998, n. 448

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La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 24, comma 6) che "Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".

Testo vigente dal 1 gennaio 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione,dell'art.1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 nella parte in cui non attribuisce l’indennità di posizione anche ai dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1996. Infatti , l’attribuzione di un'indennità di posizione ai dirigenti generali unicamente a far data dal 1 gennaio 1996 non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore modulare in ragione del tempo i trattamenti pensionistici né contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato "alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore”. Nel caso in esame, la scelta del legislatore appare ancor più giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico e ad una nuova disciplina del trattamento economico del personale dirigente delle amministrazioni statali, inizialmente escluso dalla contrattazione collettiva e successivamente ricompresovi. Né il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi. Sul trattamento differenziato di situazioni eguali in ragione del fluire del tempo, v. riferimenti a sentenza n. 126/2000, sentenza n. 409/1998, ordinanza n. 177/1999. Sul principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato, v. sentenze, citate, n. 62/1999, n. 457/1998, n. 96/1991, n. 26/1980. Sulla inconferenza della invocazione dell'art. 97 della Costituzione per conseguire miglioramenti retributivi, v., citate, sentenza n. 205/1998 e ordinanza n. 177/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/2001

    Questione infondata
    17 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nella parte in cui, riconoscendo l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini della determinazione dell'indennità ausiliaria. Infatti, da un lato, l'indennità di posizione e l'indennità ausiliaria hanno finalità e 'ratiò diverse, onde non è irragionevole una differente disciplina normativa; dall'altro, la lamentata disparità - non avendo carattere macroscopico ed irragionevole - non esula dall'ambito della discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione, v. sentenza n. 126/2000. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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