Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia

Art. 17 — Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

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Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ((nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,)) trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.

Testo in vigore dal 4 febbraio 2003 al 9 ottobre 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 183/2008

    Questione infondata
    30 maggio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sotto i profili del difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nonché della formulazione di petitum volto ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata. Infatti il rimettente ha accertato la natura giuridica pubblica dell'istituzione da cui dipende la ricorrente del giudizio principale e ha adeguatamente descritto la fattispecie al suo esame, motivando sufficientemente in ordine alla rilevanza della questione sollevata, sia ai fini del giudizio relativo alla conferma del provvedimento cautelare di condanna dell'amministrazione a disporre il comando, sia ai fini del risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente nel giudizio principale. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, malgrado l'incompleta ricostruzione del quadro normativo e convenzionale, gli elementi indicati dal rimettente costituiscono una motivazione sufficiente a giustificare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato. Quanto, infine, alla formulazione del petitum , il rimettente, seppure con alcune ambiguità, non chiede alla Corte una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, bensì domanda, anche in considerazione dell'assenza di un limite al diritto al ricongiungimento, previsto dalla disposizione legislativa censurata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione stessa.

    Art. 97 cost. · Art. 17 Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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