(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti). Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".
Testo vigente dal 6 agosto 1999
