Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero
Art. 6 — Disposizioni organizzative
Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;
- b)all'articolo 16, secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
- c)all'articolo 107, primo comma:
- 1)alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:
- 1)della specializzazione per i funzionari specializzati;
- 2)commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;
- 2)alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;
- d)all'articolo 144, il terzo comma e' abrogato;
- e)dopo l'articolo 157 e' inserito il seguente: «Art. 157.1 (Valutazione della performance individuale). - 1. La performance individuale dell'impiegato a contratto e' valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalita' previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, e' attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalita' di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati. 3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non puo' in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- f)alla tabella 19 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale». Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianita' di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 4 febbraio 2026
