Art. 6 — Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen
Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti gia' stipulati.
Testo vigente dal 6 agosto 1999
