Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di monopolio dei tabacchi, dei sali, del chinino, delle cartine e tubetti per sigarette, delle pietrine focaie, prevedendo:

  • a)la riforma della struttura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare secondo le direttive e sotto il controllo del Ministro per le finanze, in relazione al carattere prevalentemente industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa e tenuto conto delle esigenze di prontezza e di celerita' necessarie alla produzione moderna per conseguire, seguendo i progressi della tecnica, il massimo rendimento al piu' basso costo di produzione e di distribuzione;
  • b)l'ammodernamento dei servizi, degli uffici, degli opifici e stabilimenti, e il decentramento di funzioni, realizzando un ordinamento che consenta, con opportune modifiche alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dei suoi organi e la gestione amministrativa e contabile, la semplificazione delle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attivita' industriale e commerciale dei monopoli. Le norme delegate non potranno innovare l'attuale regime tributario dei generi di monopolio. Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico e del riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1, 2 e 5, in relazione alle esigenze particolari di carattere industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 27 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181~art10 · fonte del testo