Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 16 agosto 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 227/1976

    Altra decisione
    18 novembre 1976

    L'emanazione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 registrato dalla Corte dei conti e poi regolarmente convertito, riproducente integralmente il decreto delegato 30 giugno 1975, di cui era stata sospesa la procedura per il visto e la registrazione avendo la Corte dei conti - Sezione di controllo - sollevato questione di legittimità costituzionale della legge di delega, rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della predetta questione. Per tale motivo la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Art. 76 cost. · Art. 3 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato · Art. 11 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477~art11 · fonte su Normattiva