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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

  • 1)norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);
  • 2)norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonche' per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art1 · fonte su Normattiva