Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attivita'
Art. 1
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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
- 1)norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);
- 2)norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonche' per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
