Art. 10
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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
