Art. 11
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I ruoli ad esaurimento da istituirsi - che dovranno garantire le stesse possibilita' di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari - sono: ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti; ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti; ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti; ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti; ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti; ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 630 posti; ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, per n. 772 posti; ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per n. 210 posti; ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti. L'inquadramento nei suddetti ruoli dovra' avvenire mediante appositi concorsi - le cui modalita' di svolgimento saranno determinate dal Ministro per l'agricoltura, e per le foreste per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonche' eta' non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra. Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni specializzate di riforma fondiaria sara' riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categorie corrispondenti al ruolo aggiunto sono valutati per meta' della loro durata. Le valutazioni del servizio, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato. Il personale dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, precede nell'ordine di ruolo il personale di cui al comma precedente, puo' partecipare, anche in assenza della prescritta anzianita', agli esami di concorso, agli scrutini per merito comparativo ed assoluto per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista, commesso e qualifiche equiparate, cui e' ammesso detto personale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
