Art. 12
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede - anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-64, al capitolo n. 580 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
