Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede - anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo n. 574 per l'esercizio finanziario 1963-64, al capitolo n. 580 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e al capitolo n. 5381 per l'esercizio finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art12 · fonte del testo