Art. 2
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Le norme relative al nuovo ordinamento degli Enti e Sezioni dovranno regolare nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale: la costituzione, la nomina e le funzioni dei Consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi Comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi Consigli; la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei Collegi sindacali. Ai Consigli di amministrazione dovra' essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole interessate - agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori - e della cooperazione agricola, di funzionari dello Stato, di tecnici agricoli e di esperti particolarmente qualificati.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
