Art. 4
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Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629 e 9 agosto 1954, n. 639, nonche' tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli enti previsti dall'articolo 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
