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Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art5 · fonte del testo