Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1965 al 3 aprile 1975. Leggi il testo vigente →
I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale gia' in servizio presso i suddetti Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianita' di servizio e di grado, nonche' all'attivita' svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico piu' favorevole acquisito. Il personale che risultera' idoneo nel concorso di cui al primo comma, ma non consegua la sistemazione nei ruoli sara' collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche. Il personale che, esperiti i concorsi di cui al primo comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non abbia conseguito l'idoneita' od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di eta', e' mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sara' a carico dell'ente presso il quale e' effettuato il comando. Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale. Dal 1 gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non puo' essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 3 aprile 1975
