Art. 9
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Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge. Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianita' di servizio e di grado gia' maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
