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Gli Enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici almeno il 50 per cento dei posti al personale degli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge. Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianita' di servizio e di grado gia' maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art9 · fonte su Normattiva